Se al momento della stipula del contratto, si convengono interessi di mora usurai si applicano le norme antiusura, comportando la non debenza degli interessi. Basta che siano concordati anche se non applicati perchè si configuri l’illegittimità. A determinare l’usura contrattuale e l’illegittimità, concorrono anche tante altre spese che sembrano essere di piccola taglia ma tutte insieme rendono più costoso il mutuo di quanto siamo convinti di sottoscrivere.

https://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/usura/le-sezioni-unite-su-interessi-moratori-e-usura-sentenza-n-19597-del-18-settembre-2020

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